Cass. civ. n. 10335 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO


Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa - Contestazione - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione - Conseguenze.


all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 4357/2022

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