Cass. civ. n. 10335 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto - Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa - Contestazione - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Sospensione - Conseguenze.


all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa; atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio successivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4357 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

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