Cass. civ. n. 10336 del 19 aprile 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Attività d’impresa - Deducibilità dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Fattura - Riparto dell’onere della prova - A carico dell’Amministrazione - Modalità - Prova contraria per il contribuente - Contenuto.
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109