Cass. civ. n. 10341 del 19 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 ter
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.