Cass. civ. n. 10350 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. - Ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione.


L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12238 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 591 bis
Cod. Proc. Civ. art. 591 ter
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 7

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