Cass. civ. n. 10350 del 19 aprile 2025

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Atto amministrativo generale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atto impositivo di prestazione pecuniaria - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.


L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto-organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 6322 del 1997

Normativa correlata

Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
DPR 25/07/1997 num. 306 art. 5 com. 1

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