Cass. civ. n. 11045 del 5 ottobre 1999
Testo massima n. 1
Nel caso di recesso di socio di società di persone, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso - che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale - ma lo rende inopponibile ai terzi.