Cass. civ. n. 10363 del 19 aprile 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL'INTENDENTE - ERRORE MATERIALE Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis - Spese per incrementi patrimoniali - Modalità di imputazione del maggior reddito accertato sinteticamente - Presunzione di imputazione temporale all’anno in cui le spese sono effettuate e nei quattro precedenti - Prova contraria - Onere a carico dell’Amministrazione.
In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), si presume che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute con redditi conseguiti, in quote di un quinto, nell'anno in cui le spese sono state effettuate e nei quattro anni precedenti, sicché è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che, al contrario, l'intero importo della spesa è riconducibile a redditi percepiti nell'anno di imposta considerato dall'accertamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.