Cass. civ. n. 10363 del 19 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL'INTENDENTE - ERRORE MATERIALE Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis - Spese per incrementi patrimoniali - Modalità di imputazione del maggior reddito accertato sinteticamente - Presunzione di imputazione temporale all’anno in cui le spese sono effettuate e nei quattro precedenti - Prova contraria - Onere a carico dell’Amministrazione.


In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), si presume che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute con redditi conseguiti, in quote di un quinto, nell'anno in cui le spese sono state effettuate e nei quattro anni precedenti, sicché è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che, al contrario, l'intero importo della spesa è riconducibile a redditi percepiti nell'anno di imposta considerato dall'accertamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5414 del 2017

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE