Cass. civ. n. 10364 del 19 aprile 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell’Ufficio.
In tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.