Cass. civ. n. 10369 del 19 aprile 2025

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Locali per i servizi in comune ex art. 1117, n. 2), c.c. - Natura di bene comune - Destinazione di fatto al momento della costituzione del condominio, in mancanza di apposita convenzione - Necessità - Cessazione della natura di bene comune - Per il sopravvenuto venir meno del servizio comune - Esclusione - Fattispecie.


Poiché i locali dell'edificio per i servizi in comune di cui all'art. 1117, n. 2), c.c. costituiscono beni suscettibili di utilizzazioni diverse, anche autonome, la natura di bene comune degli stessi necessita - in mancanza di apposita convenzione - di una specifica destinazione di fatto al momento della costituzione del condominio e non cessa per il sopravvenuto venir meno del servizio comune. (Fattispecie relativa a locale bruciatore, contenente la caldaia a servizio dell'originario impianto di riscaldamento centralizzato e adibito a deposito di materiali a seguito della realizzazione di impianti di riscaldamento autonomo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35514 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1117 lett. 2

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