Cass. civ. n. 10384 del 19 aprile 2025
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991 - Applicabilità ai trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari - Esclusione - Fattispecie relativa a pensione erogata da cassa previdenziale privatizzata.
In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.