Cass. pen. n. 10401 del 13 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma in grado di appello della sentenza assolutoria resa in esito a giudizio abbreviato – Obbligo di rinnovazione istruttoria – Insussistenza - Ragioni.
Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all'audizione dell'imputato, limitata, secondo l'enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I