Cass. civ. n. 10402 del 21 aprile 2025

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Natura retributiva - IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Traslazione a carico dei dipendenti - Esclusione.


I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20010 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2115
Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST.
Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

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