Cass. pen. n. 10404 del 16 gennaio 2025

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Rimedio - Reclamo al tribunale monocratico - Ammissibilità - Conseguenze.


In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso "de plano" a fronte del dissenso motivato dell'opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché deve essere convertito in opposizione il ricorso per cassazione eventualmente azionato nei suoi confronti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'ordinanza definitoria del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49046 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 7

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