Cass. civ. n. 10413 del 17 aprile 2024
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI Causa di scioglimento della società - Obblighi dell'amministratore - Violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. - Duplice profilo di responsabilità - Contenuto.
In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2486