Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7100 del 26 giugno 1993

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7100 del 26 giugno 1993

Testo massima n. 1

La previsione dell’art. 2304 c.c. [ applicabile anche alla società in accomandita semplice, ai sensi dell’art. 2315 c.c. ], secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest’ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze