Cass. civ. n. 6597 del 7 luglio 1998

Testo massima n. 1


La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non produce estinzione della società, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attività sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della società spetta a norma dell'art. 2310 c.c. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, di guisa che è inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della società.

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