Cass. civ. n. 10418 del 19 aprile 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accisa - Scadenza dei termini per il conguaglio - Art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 - Compensazione - Disciplina rigida - Gas naturale - Art. 26, comma 13, d.lgs. n. 504 del 1995 - Detrazione dai successivi versamenti in acconto - Diritto potestativo del contribuente - Esclusione - Ragioni.
In materia di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata, dall'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, disposizione che regola altresì la compensazione stabilendo, per le accise relative al gas naturale (art. 26, comma 13, del citato d.lgs.), che le somme eventualmente versate oltre il dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto, senza che possa essere utilmente invocato dal contribuente un generale diritto potestativo alla compensazione, la cui erronea applicazione, con modalità difforme rispetto al meccanismo prescritto, non integra una violazione meramente formale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13