Cass. pen. n. 10424 del 17 dicembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Impugnazione della declaratoria di eseguibilità - Sopravvenuta revoca della misura di sicurezza per la ritenuta cessazione “ex nunc” della pericolosità sociale - Interesse ad impugnare - Persistenza.


In tema di libertà vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolosità sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 47628 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 228
Cod. Pen. art. 207 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.

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