Cass. pen. n. 10426 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA


Querelante - Accettazione del risarcimento del danno e sottoscrizione di un atto di quietanza - Remissione tacita della querela - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinunzia alla pretesa punitiva in sede penale).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 152

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Conformi: Cass. pen. n. 43072/2007

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