Cass. civ. n. 10429 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Decorrenza del termine quinquennale ai fini impositivi - Conseguenze sulle obbligazioni della società - Effetto successorio - Trasferimento ai soci - Conseguenze sul litisconsorzio necessario con la società - Esclusione.


Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28056 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

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