Cass. civ. n. 5416 del 12 giugno 1996

Testo massima n. 1


La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 — che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle s.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.

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