Cass. civ. n. 5416 del 12 giugno 1996
Testo massima n. 1
La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 — che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle s.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi