Cass. civ. n. 10435 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16814 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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