Cass. civ. n. 11973 del 17 maggio 2010

Testo massima n. 1


Nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l'accomandante non può trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa, volta a volta, alla singola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto - configurabile anche laddove egli agisca in base a procura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi - responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di avere agito in nome e per conto della società non solo effettuare la "contemplatio domini", ma, altresì, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualità. (Fattispecie relativa a contratto di locazione asseritamente concluso da una s.a.s., in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inconferente, al fine della prova dell'imputazione del contratto, la circostanza che la società utilizzasse i locali oggetto del medesimo).

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