Cass. civ. n. 10438 del 19 aprile 2023
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei giudizi civili – D.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 – Riduzione di oltre il 50% dei valori medi delle tabelle allegate – Possibilità - Esclusione.
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12 com. 1
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.