Cass. civ. n. 10438 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Operazione di transfer pricing - Artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del TUIR - Linee guida OCSE - Rispetto del principio di libera concorrenza - Necessità - Scostamento dal prezzo di mercato - Onere di documentazione del contribuente - Sussistenza - Esenzione da obblighi documentali - Irrilevanza.


In tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19512 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.

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