Cass. pen. n. 10455 del 14 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.