Cass. civ. n. 10456 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Onere probatorio del legittimario - Contenuto - Indicazione dell'onere cronologico degli atti di disposizione - Necessità.


Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3661 del 1975

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 553
Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 555
Cod. Civ. art. 558
Cod. Civ. art. 559
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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