Cass. civ. n. 10459 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE


Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.


In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1417
Cod. Civ. art. 2725
Cod. Civ. art. 2724
Cod. Civ. art. 2722

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Precedenti: Cass. civ. n. 13857/2016

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