Cass. pen. n. 10460 del 21 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Pluralità di posizioni di garanzia - Responsabilità dei diversi titolari - Inadempimento derivante da esecuzione di direttive di altro garante - Causalità cd. additiva - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevezionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 24372 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Cod. Pen. art. 583 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 590 com. 2
Cod. Pen. art. 590 com. 3

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