Cass. civ. n. 10464 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Compensi all'avvocato - Promessa di pagamento - Effetti - Onere probatorio del creditore - Esclusione - Onere probatorio del debitore - Sussistenza - Contenuto e limiti - Fattispecie.


In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che pur in presenza di una promessa di pagamento, relativa alla difesa prestata da due avvocati nei medesimi procedimenti civili, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno solo dei difensori, per non essere stato provato dal difensore lo svolgimento delle prestazioni effettuate).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20689 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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