Cass. pen. n. 10465 del 29 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Designazione di preposto alla sicurezza - Esonero da responsabilità datoriale - Condizioni - Fattispecie.


In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa a omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata affermata la penale responsabilità di un datore di lavoro con riguardo al decesso di un preposto, prestatore di lavoro addetto a lavorazioni in quota, avvenuto in conseguenza di una sua caduta dall'alto, sul rilievo che l'occorso era derivato dalla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza tal genere di lavorazioni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7012 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 41
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 146
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2

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