Cass. civ. n. 123 del 21 gennaio 1970

Testo massima n. 1


L'espressione «far prestiti» usata dall'art. 2358 c.c. deve intendersi tanto nel generico significato di obbligarsi ad una prestazione, quanto nel senso tecnico di dare a mutuo. A questo ultimo va accomunata la fideiussione, nel senso che, come appare vietato alle società il credito di danaro per l'acquisto delle proprie azioni, così è da ritenere vietato anche il credito di firma.

Testo massima n. 2


La deliberazione sociale avente ad oggetto la conclusione degli atti vietati dall'art. 2358 c.c. è affetta da illiceità, e la nullità può essere fatta valere anche dopo che sia decorso il termine di tre mesi previsto dall'art. 2377 c.c.

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