Cass. civ. n. 10479 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO Azione di rendiconto nei confronti del mandatario - Onere probatorio a carico del medesimo.


In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 2428 del 2004

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1713
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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