Cass. civ. n. 1050 del 16 gennaio 2025

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.


Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7699 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1131
Cod. Civ. art. 1138

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