Cass. civ. n. 10540 del 18 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.


In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26042 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2740
Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.
Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 CORTE COST.
Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST.

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