Cass. civ. n. 10540 del 22 aprile 2025
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - CONFLITTO DI INTERESSI Curatore speciale ex art. 320 c.c. - Rappresentanza processuale - Oggetto - Giudizio nel quale è coinvolto l’atto che ne ha imposto la nomina - Azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.
Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.