Cass. civ. n. 10541 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.


Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20315 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2902
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1263
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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