Cass. civ. n. 4971 del 19 maggio 1998

Testo massima n. 1


Una volta attribuito sia pure con delibera viziata i poteri di rappresentanza ad un soggetto includenti capacità gestionali ed attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullità o annullabilità della delibera medesima. Più in particolare, il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della direttiva CEE del 9 marzo 1968, n. 151, ha ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma dell'art. 2383 c.c., per cui le cause di annullabilità o di nullità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino Ufficiale delle società.

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