Cass. civ. n. 10547 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Revocatoria di atto di trasferimento di bene inserito in fondo patrimoniale - Coniuge non debitore partecipante all'atto per prestare consenso allo scioglimento del fondo - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.


In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8447 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 169
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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