Cass. civ. n. 10548 del 22 aprile 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Agente di riscossione - Azione revocatoria - Legittimazione - Sussistenza - Esperibilità a tutela di credito oggetto di istanza di rateizzazione - Sussistenza - Fondamento.


L'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della l. n. 311 del 2004, è legittimato a promuovere azione revocatoria a tutela del credito spettante all'ente impositore, anche se oggetto di istanza di rateizzazione, senza sottostare alle condizioni ed ai limiti previsti dal successivo art. 50 - che fa salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento - sia perché esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, sia perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28141 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2901
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

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