Cass. civ. n. 10550 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza anche per IRAP e IVA - Fondamento.


Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6303 del 2018

Normativa correlata

DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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