Cass. civ. n. 10576 del 18 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 - Decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - Impugnazione - Ricorso per cassazione in sede civile - Inammissibilità - Fondamento.


Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.

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Normativa correlata

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

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