Cass. civ. n. 10585 del 18 aprile 2024

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI


Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.


I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 727
Cod. Civ. art. 752
Cod. Civ. art. 757
Cod. Civ. art. 760
Cod. Civ. art. 1295
Cod. Civ. art. 1314
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 15894/2014

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