Cass. pen. n. 1059 del 03 ottobre 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO - Accertamento tecnico - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Irripetibilità - Presupposti - Fattispecie.
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177