Cass. pen. n. 1059 del 3 ottobre 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO
Accertamento tecnico - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Irripetibilità - Presupposti - Fattispecie.
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177