Cass. civ. n. 10602 del 23 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.