Cass. civ. n. 10602 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI


Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 3934/2016

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