Cass. pen. n. 10611 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - "Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.


Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 52464 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

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