Cass. pen. n. 10612 del 5 dicembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE


Confisca per equivalente - Illecito plurisoggettivo - Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti.


In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. pen. n. 20101/2015

Ricerca altre sentenze