Cass. civ. n. 10627 del 19 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO


Obbligo di repêchage - Fungibilità delle mansioni - Necessità - Novella dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza.


In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Riferimenti normativi

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6714/2021

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